IL PAGAMENTO DELL’I.M.U. 2024 DEVE ESSERE ESEGUITO IN DUE RATE

LA PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2024

LA SECONDA RATA ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024

 

Il pagamento dell’I.M.U. può essere effettuato anche in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2024.

E’ esclusa dall’IMU l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9) e le pertinenze (una per ogni categoria comprese tra C/2, C/6 e C/7).

Per l’anno 2024 l’I.M.U. è applicata in questo comune con le seguenti aliquote stabilite dal comune con deliberazione del Consiglio comunale n° 13 del 26/06/2020.                     

Abitazione Principale e Pertinenze (solo categorie A1, A8 e A9)             0,50% detrazione € 200.00;

Fabbricati accatastati gruppo catastale “D” ad eccezione “D/10            1.06%;

► Fabbricati rurali strumentali                                                                             0.1%;

► Aree edificabili                                                                                                   1.06%;

► Fabbricati diversi dai punti precedenti                                                         1.06%.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (preventivamente dichiarate), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con modello F24.

N.B.: Il codice Ente da indicare sul modello è “H159” mentre i codici tributo sono:

  • 3912 abitazione principale (solo cat. A/1, A8 e A9);
  • 3916 aree fabbricabili;
  • 3918 altri fabbricati;
  • 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” Stato;
  • 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” Comune;

Aree fabbricabili: la base imponibile è costituita dal valore attribuito con delibera di Giunta comunale dell’anno di imposizione in assenza si può fare riferimento la delibera Giunta Comunale n° 45 del 30/04/2018.

Terreni agricoli: non è dovuta l’IMU per i terreni. La Legge di Stabilità 2016 ha normalizzato l'esenzione dall'IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.6.’93.

 

Per ottenere ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi Comunale (Via Pezzalonga, 2 - 92015 Raffadali) tel. 0922475900  – PEC pec@comuneraffadali.it ), oppure collegarsi al sito web “ https://www.comune.raffadali.ag.it ”. Orari d’ufficio: lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il  giovedì dalle ore 16.00 alle ore18.30

 

Raffadali 03/06/2024                                                             Il Dirigente del Settore Finanze, Contabilità e Tributi

                                                                                                                            Dr. Salvatore Alesci